Regolamento della navigazione marittima
CAPO III
Del Rimorchio
138. Atto di concessione.
L’atto di concessione relativo al servizio di rimorchio [c. nav. 101] deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonchè le altre condizioni del servizio.
139. Canone.
Il concessionario [138] è tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell’atto di concessione. Il canone può essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l’obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.