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Codice della navigazione

CAPO III
Del rimorchio (1).
(1) V. art.138/139 reg. nav. mar.

101. Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento [16], secondo le norme del regolamento [1171 n. 2] (1). L’autorità predetta determina nell’atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio (2). Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento [16], sentite le associazioni sindacali interessate. (1) Art.125, 138 s. reg. nav. mar.

102. Regolamenti locali.

Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti [1277].

103. Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio

(1). Quando all’armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s’intende affidata al comandante del rimorchiatore. (1) V. Art. 94 s. reg. nav. int.

104. Responsabilità durante il rimorchio.

L’armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidamente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l’armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l’armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

105. Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore.

Fermo il disposto dell’articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto [396 ss.]. 106. Soccorso prestato alla nave rimorchiata. Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un’opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto all’indennità ed al compenso previsti nell’articolo 491. 107. Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto. Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto [1107] (1). (1) Art. 139 reg. nav. mar.