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Regolamento della navigazione marittima

CAPO III
Del Rimorchio

138. Atto di concessione.

L’atto di concessione relativo al servizio di rimorchio [c. nav. 101] deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonchè le altre condizioni del servizio.

 

139. Canone.

Il concessionario [138] è tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell’atto di concessione. Il canone può essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l’obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.